L’emergenza: sanitaria e di una deriva presidenzialista

Sarebbe stato semplice disattendere le obiezioni di limitazione della democrazia costituzionale che il governo sta ricevendo circa il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria. Poi che l’esercizio della democrazia...

Sarebbe stato semplice disattendere le obiezioni di limitazione della democrazia costituzionale che il governo sta ricevendo circa il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria.

Poi che l’esercizio della democrazia sia reclamato da forze razziste ed eredi del neofascismo repubblichino è un altro paio di maniche: deriva dall’insufficienza delle forze di governo tutte ripiegate sulla governabilità e pervase da una malsana necessità di personalizzazione della politica.

Questa discussione, fin dall’inizio, sarebbe uscita dall’ambiguità se all’origine, fosse stato adottato un atto del Parlamento al momento della proclamazione dello stato di emergenzo.

Un atto approvato dal Parlamento che poteva essere costituito da un articolato legislativo nel quale fissare:

a) i termini concreti di agibilità concesso al Governo nello straordinario momento contingente;

b) le modalità delle necessari espressione di trasparenza nei rapporti con la comunità scientifica. Trasparenza che, sotto questo aspetto, è clamorosamente mancata in un bailamme di deteriore esercizio di protagonismo;

c) la necessità di un periodico riferimento alle Camere sul modificarsi dello stato di cose presenti;

d) la regolamentazione nell’utilizzo – in via straordinaria – dei mezzi di comunicazione pubblica per rivolgersi al Paese (radio e TV). Riferimento al Parlamento e non semplice “informativa”;

e) una definizione precisa degli atti da compiere con la necessaria distinzione riservata agli atti riguardanti l’emergenza sanitaria e quella economico – sociale.

Un lavoro, quello dell’elaborazione di un articolato legislativo da redigersi in termini di necessaria flessibilità d’esposizione ma chiaro e legittimante “a priori” dell’esercizio della funzione di governo delle condizioni di straordinarietà ricordando come una fase come quella che stiamo vivendo è sicuramente particolare, anche rispetto allo stesso stato di guerra.

La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:

– il Parlamento stesso conferisce al Governo – con un’apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito – il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;

– può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.

Nella straordinarietà della situazione l’emanazione da parte del Parlamento di una sorta di “legge – quadro” del tipo di quella che si è cercato di descrivere in questa sede avrebbe consentito poi a tutti gli altri atti assunti via via di rispettare l’insieme del quadro dettato dalla norma costituzionale.

E’ necessario sventare ogni tentazione di esercizio di una “Costituzione Materiale” di stampo presidenzialista che il Paese ha rifiutato due volte, nel 2006 e nel 2016, con due voti popolari a larga maggioranza che confermarono la vocazione parlamentare della Repubblica come stabilito dai Padri Costituenti.

FRANCO ASTENGO

30 luglio 2020

Foto di Alexandra_Koch da Pixabay

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