Politica e società
L’Alta corte tra limiti al capo dello Stato e principi stravolti
Davvero l’obiettivo della riforma costituzionale è quello di separare (o distinguere) le carriere di giudici e pubblici ministeri?
Davvero l’obiettivo della riforma costituzionale è quello di separare (o distinguere) le carriere di giudici e pubblici ministeri? Eppure, abbiamo due casi previsti dalla legge di revisione costituzionale in cui le carriere tra giudici e pubblici ministeri si ricongiungono: non sono “distinte” come stabilito solennemente dal novellato articolo 102 comma 1 della Costituzione.
La prima ipotesi di deroga allo sbandierato obiettivo della rigida distinzione delle carriere si rinviene nel nuovo articolo 106 comma 3 della Costituzione: all’ufficio di consigliere di Cassazione (e dunque magistrato giudicante),oltre a professori universitari e avvocati per meriti insigni possono essere designati anche magistrati requirenti (pubblici ministeri) con 15 anni di anzianità. La seconda deroga alla distinzione delle carriere è presente nel rinnovato articolo 105 della Costituzione: nell’Alta Corte disciplinare 6 giudici e 3 pubblici ministeri lavorano insieme per 4 anni quali suoi componenti.
Intonava un noto cantautore italiano: «se stiamo insieme ci sarà un perché». Ma qual è qui la ragione di metterli insieme dopo tutti i proclami in senso opposto dei sostenitori/ideatori della riforma? Non si vuole evitare che giudici e pubblici ministeri si parlino, prendano il caffè insieme, si diano del tu?
A me sembra che questo testo costituzionale si iscriva in un disegno politico-legislativo più vasto, il quale origina almeno dalla metà dagli anni ’90 (dopo Tangentopoli), volto ad affievolire il controllo di legalità da parte del giudice penale sull’azione dei pubblici poteri (politici e colletti bianchi, in particolare). È una questione di relazione fra “poteri” dello Stato: si vuole escludere che il potere giudiziario verifichi l’operato del potere esecutivo non solo sul piano penale (si pensi alla recente abrogazione del delitto di abuso d’ufficio), ma anche contabile-finanziario (si pensi ala recente riforma della Corte dei conti).
Ecco perché la prima parte dell’art. 104 comma 1 Cost. non viene modificata: la magistratura rimane «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». È vero: il potere giudiziario non sarà subordinato al potere esecutivo (della politica, cioè), perché l’obiettivo immediato della legge di revisione costituzionale non è mettere la magistratura sotto il controllo della politica, bensì piuttosto di evitare che la magistratura penale controlli la legalità dell’agire di chi detiene ed esercita il potere pubblico.
Sennonché, il sindacato di legalità sull’agire dell’esecutivo – che origina dal principio illuministico della separazione dei poteri – assegna proprio al giudice penale il compito di garantire le libertà fondamentali degli individui, permettendo così di superare l’opposto principio dell’assolutismo monarchico che impediva al magistrato di conoscere degli affari dell’amministrazione.
Ora, una semplice domanda pare svelare i reali obiettivi della riforma costituzionale: chi sarà il presidente dell’Alta Corte disciplinare, istituita tramite il nuovo articolo 105 della Costituzione? Attualmente la giurisdizione disciplinare dei magistrati è interna al Csm e secondo la legge n. 195 del 1958 il vicepresidente del Consiglio superiore presiede di regola la sezione disciplinare.
Il presidente della Repubblica (quale presidente del Csm ex art. 87 Cost.) può tuttavia sempre avvalersi della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, escludendo il vicepresidente del Consiglio superiore (art. 4). Il capo dello Stato può, inoltre, convocare e presiedere la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno (art. 18). Come, d’altronde, già avvenuto con la presidenza di Cossiga nel 1991 (con esclusione della vicepresidenza di Galloni).
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale (art. 105 comma 4), la giurisdizione disciplinare spetterà all’Alta Corte, presieduta da un componente eletto tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o estratto a sorte dall’elenco parlamentare, escludendo perciò la facoltà del capo dello Stato di poter sempre presiedere e così di avere un cruciale ruolo di garanzia anche in materia disciplinare.
Con il passaggio all’Alta Corte sembrerebbe inoltre profilarsi un esito paradossale: verrà meno infatti il principale presupposto giuridico per cui si è finora esclusa la natura “penale” delle sanzioni afflittivo-punitive dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore: il trattarsi di sanzioni applicate da un organo interno di governo autonomo della magistratura.
Sicché, oggi non è possibile invocare nel giudizio disciplinare il divieto di bis in idem convenzionale (artt. 117 comma 1 Cost. e 4 Protocollo 7 Cedu), che vieta di giudicare due volte la stessa persona per il medesimo fatto, qualora il magistrato sia già stato processato per una condotta integrante un reato; e neppure, viceversa, nel giudizio penale dedurre la questione di essersi già svolto il procedimento disciplinare per la stessa vicenda.
L’Alta Corte è invece un giudice speciale previsto solo per i magistrati ordinari, un organismo esterno al Csm di natura giurisdizionale. E le conseguenze di questa revisione costituzionale potrebbero condurre in tali casi, insensatamente, verso l’operatività del principio del ne bis in idem.
MARCO GAMBARDELLA
foto: screenshot ed elaborazione propria














