Quella Costituzione repubblicana che molti ormai ritengono da modificare radicalmente, è e rimane, insieme alla partecipazione popolare criticamente cosciente dei pericoli di neoautoritarismo che si affacciano oggi sulla politica italiana e, quindi, a ridosso delle nostre già tribolate esistenze, il più utile e forte argine alle volontà assolute dei governi che pretendono di essere gli unici decisori in materia di riforme o, per meglio dire, di controriforme. Le cinquecentoquarantaseimila firme raccolte sulla proposta di modifica del quesito referendario riguardante la magistratura, non sono, alla fine, risultate inutili.
Non lo sarebbero comunque state, ma, dopo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha in sostanza annullato l’ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio in merito, risulta ancora più marcatamente cristallino il fatto che sottoporre ai cittadini il viatico tecnico-politico riguardante una consultazione direttamente rivolta loro in materia di modificazione della Costituzione medesima, non è un cavilloso capriccio che riguarda la modificazione del testo del quesito referendario, ma un concreto, fattivo, sostanziale atto di rimessa a più giudizi e a più intenzioni ciò che invece il governo avrebbe voluto avviare come percorso esclusivamente sotto la sua egida.
La Cassazione applica la Legge e si rifà all’impianto costituzionale in tutto e per tutto. Per questo riconosce che è più che giusto, secondo le norme esistenti, rendere chiaro a tutto il corpo elettorale che non si approva o ci si oppone ad una legge costituzionale che introduce un nuovo articolo, ma che modifica molti articoli della Carta del 1948 e che, quindi, ha come primissimo intento quello che i sostenitori del SÌ chiamano un miglioramento dell’intero comparto giustizia e che, invece, i sostenitori del NO evidenziano essere uno stravolgimento dei rapporti tra i poteri dello Stato, una messa in subordinazione della Magistratura nei confronti del Governo.
La comparazione tra i due quesiti è, del resto, piuttosto oggettiva in merito:
quello proposto dal governo Meloni recitava: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?», evitando di mettere l’accento sugli articoli costituzionali da modificare;
quello proposto dai quindici giuristi che hanno oggi avuto ragione di fronte alla Cassazione recita: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?».
Se si va a vedere nel concreto ogni riferimento normativo, si scopre che:
all’articolo 87, decimo comma, il Capo dello Stato «Presiede il Consiglio superiore della magistratura». Nordio e Meloni aggiungono alla fine: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». Qui si introduce lo spezzettamento del CSM in due tronconi: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri;
all’articolo 102, primo comma, dove si dice: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario» va aggiunto sempre alla fine «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». E qui si pretenderebbe di introdurre ex lege ciò che di fatto è già dato come acquisito dopo l’entrata in vigore della riforma di Marta Cartabia, ossia quella tanto famigerata “separazione delle carriere” che esiste perché solo lo 0,8% dei magistrati giudicanti passa al ruolo requirente (e viceversa);
l’articolo 104 che oggi recita:
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.»
sarebbe riformulato completamente come segue:
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Si ha qui la descrizione del nuovo assetto di controllo del potere magistratuale: due CSM distinti, entrambi presieduti dal Capo dello Stato e l’introduzione del sorteggio come metodo di scelta dei componenti. Quelli laici, quindi non togati, saranno così individuati tramite una apparente scelta affidata al caso ma, in realtà, pilotata grazie alla individuazione preventiva di un bacino di nomi da parte della maggioranza esistente in Parlamento e, quindi, sostanzialmente, dal governo, visto che, oramai, non passa tempo, almeno da tre anni a questa parte, che le Camere non eseguano pedissequamente ciò che l’esecutivo porta loro non tanto alla discussione, che appare un mero, scontato formalismo, bensì alla diretta approvazione. Con o senza mozione di fiducia acclusa.
Proseguiamo con l’articolo 105 che oggi recita: «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».
Verrebbe così completamente sostituito:
«Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio»
Questo è l’articolo in cui entra in scena il terzo spezzettamento dell’attuale Consiglio superiore della magistratura: l’Alta Corte disciplinare che avrebbe il potere di giudicare il comportamento dei magistrati tutti: ordinari, giudicanti e requirenti. Anche qui il metodo di composizione è misto: su quindici membri tre sono di nomina presidenziale, tre di nomina parlamentare col metodo già citato del sorteggio “temperato” (quindi pilotato), sei giudici e tre pm estratti pure questi a sorte tra le differenti categorie.
Con l’articolo 106 si ritorna all’intervento su singoli commi. Il terzo dell’articolo appena citato recita in merito alla nomina dei magistrati in particolari uffici: «Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.».
La controriforma di Meloni e Nordio lo vorrebbe modificare così: «Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Qui si tratta di differenti di cambiamenti che fanno riferimento all’impianto complessivo della legge costituzionale voluta dal governo e che, nella sostanza, mutano i bacini entro cui reperire i nominativi dei nominabili negli incarichi predetti.
L’articolo 107 al primo comma recita oggi: «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.»
Le modifiche volute dal governo riscriverebbero così il testo: «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.».
Anche in questo caso la modifica riguarda esclusivamente l’adeguamento allo sdoppiamento del CSM nei due tronconi tra magistratura giudicante e magistratura requirente.
Infine, l’intero articolo 110 della Costituzione, che oggi recita così: «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.» verrebbe sostituito con il seguente testo: «Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».
Ed anche per questa modificazione si tratta di un adeguamento al già citato spacchettamento del CSM attuale in due differenti assemblee. Il tutto, recita l’articolo 8 della Legge costituzionale di Nordio, dovrebbe applicarsi entro un anno dall’entrata in vigore, nel caso prevalesse il SÌ dal risultato delle urne. Urne che, oggi, dopo l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sono messe in forse e nella mattinata di oggi, mentre scriviamo, è convocato un Consiglio dei Ministri proprio per vagliare la questione e per decidere, presumibilmente, se spostare la data del voto o se mantenerla il 22 e il 23 marzo prossimi.
La disamina articolo per articolo che, oggettivamente, può apparire tremendamente tecnica e noiosa, è utile però per comprendere che qui non si è davanti a quella semplificazione banale della separazione delle carriere dei magistrati e dei pm tanto propagandata dalle destra. Qui si riformula completamente il metodo di gestione del potere giudiziario e lo si fa in modo tale – anche attraverso l’introduzione del sorteggio temperato (quindi, come già evidenziato, pilotabile attraverso nomine politiche) – da subordinare la magistratura all’indirizzo dato alla gestione istituzionale e all’esecuzione delle leggi da parte del governo di turno.
Quando Carlo Nordio afferma con molto candore che questa riforma potrà essere utile anche ad Elly Schlein nel caso dovesse, dopo la scadenza naturale del 2027, andare a Palazzo Chigi il campo largo progressista, confessa del tutto limpidamente che le modifiche che vorrebbero introdursi nel testo costituzionale non riguardano il miglioramento delle funzionalità dei poteri in oggetto e, quindi, una migliore progressione degli iter processuali e via di seguito; no, riguardano l’afferenza della magistratura nei confronti dell’esecutivo e viceversa.
Riguardano quindi una vicinanza tra due poteri dello Stato che negherebbe, con il prosieguo dell’approvazione di norme attuative, una reale indipendenza, equidistanza ed equipollenza. Come, pur con molte difficoltà e certamente non pochi inciampi, è avvenuto sino ad oggi. L’importanza del mantenimento della norma così come è diviene la migliore garanzia affinché forma e sostanza provino a continuare ad interagire fra loro, a parlarsi e a determinare una unità che, invece, con la controriforma di Meloni e Nordio sarebbe definitivamente compromessa a tutto vantaggio del governo.
Votare NO sulla scheda che conterrà il nuovo quesito referendario vuol dire opporsi allo stravolgimento di tutti gli articoli appena elencati che sono, nell’insieme, un presidio di salvaguardia dell’indipendenza tanto dei magistrati giudicanti quanto dei pubblici ministeri e, quindi, nell’insieme, del potere giudiziario che comprende iter tanto complessi ma necessari per poter avere delle garanzie sufficienti ad una determinazione del diritto uguale per tutte e per tutti.
Indipendentemente dalla data del voto, ciò che conta è comprendere che in ballo non c’è la separazione delle carriere ma molto, molto di più: con questo passaggio referendari, previsto dalla Costituzione, si determina o meno una svolta davvero preoccupante in senso autoritario perché volta a ridimensionare il potere di controllo della Magistratura nei confronti degli altri poteri dello Stato e, nello specifico, di quello esecutivo che, come insegna la Storia, è il fulcro su cui puntano tutti i regimi antidemocratici per consolidarsi e prosperare.
Votare NO è quindi il modo migliore per scongiurare questa eventualità e per mandare un messaggio diretto a questa maggioranza, a questo governo: la Costituzione non si tocca, i suoi valori restano, la divisione dei poteri anche. La democrazia non può essere messa in discussione.
MARCO SFERINI
7 febbraio 2026
foto: screenshot ed elaborazione propria















