Ce lo dice la Costituzione: sciogliere i partiti neofascisti!

Nel momento in cui l’ANPI si è assunta l’onere di chiedere lo scioglimento di Casa Pound e di Forza Nuova accusando le due organizzazioni di estrema destra di tentativo...

Nel momento in cui l’ANPI si è assunta l’onere di chiedere lo scioglimento di Casa Pound e di Forza Nuova accusando le due organizzazioni di estrema destra di tentativo di ricostituzione del partito fascista è il caso di rammentare, sia pure molto brevemente, il merito della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana.

Un testo che sta alla base di questa sacrosanta richiesta come dimostrazione della presenza di un insuperabile valore antifascista nell’ordinamento della Repubblica Italiana.

La Costituzione nel prevedere, all’articolo 49, che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ha inteso negare una forma generale di controllo sulle ideologie e sui programmi delle formazioni politiche, informando l’intero assetto costituzionale al principio pluralista.

L’Assemblea Costituente tuttavia, segnata dalla allora recente esperienza del partito unico, ha preferito non lasciare spazio a quelle formazioni politiche che, rappresentando un momento di continuità con gli ideali del partito fascista, risultassero portatrici di valori completamente antitetici rispetto a quelli contenuti nella nuova Carta Fondamentale.

La regola generale della libertà di associazione in partiti politici incontra, per tanto, un’eccezione nel divieto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.

La legislazione attuativa di tale disposizione, la legge 20 Giugno 1952 n.645 nota come “legge Scelba” ha finito poi con il delineare un’ipotesi più estesa, quella di un’associazione o un movimento che “persegue finalità antidemocratica propria del partito fascista” non soltanto per l’esaltazione, la minaccia e l’uso della violenza come metodo di lotta politica ma altresì per alcune ulteriori caratteristiche collegate a una precisa connotazione ideologica: fra queste il fatto di propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o di denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o di svolgere propaganda razzista, ovvero di rivolgere la propria attività all’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista o di compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Il complesso delle disposizioni che mirano a impedire la ricostituzione del disciolto partito fascista si prestano a una lettura che, dal nostro punto di vista, vorremmo giudicare di tipo “estensivo”.

Nella disposizione transitoria XII della nostra Costituzione e nella relativa legislazione di attuazione si possono individuare due nuclei fondamentali: accanto ad un primo gruppo di disposizioni che sono il prodotto di quella determinata situazione storica, trovano spazio altre disposizioni caratterizzate dall’elemento dell’astoricità, destinate ad avere un valore indipendentemente dal contesto e dal momento storico.

In questo senso si può affermare che la XII disposizione transitoria rappresenta un corollario di quel metodo democratico contenuto nell’art.49.

L’Assemblea Costituente, in pratica, non avrebbe inteso vietare solamente la ricostituzione del partito fascista in quanto tale, ma ha inteso precludere la presenza, nell’ordinamento, di quelle formazioni che utilizzano la violenza come metodo di lotta politica o si servano dell’intimidazione quale mezzo per imporre le proprie decisioni o neghino in radice il pluralismo proponendosi all’interno del sistema come partito unico, rigettando lo strumento del dialogo quale forma del libero confronto democratico.

In questo modo s’individuano, all’interno dell’ordinamento, una serie di valori supremi, intangibili quali la non violenza, la tolleranza e il pluralismo che rappresentano i pilastri fondamentali di una Repubblica che, come la Costituzione proclama, voglia definirsi come democratica.

Egualmente merita di essere, ancora, segnalato l’art. 3 della già citata legge 645/52 (poi sostituito dall’art.9 della legge 152/75) secondo cui “qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministero per l’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo.

Nei casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art.1 adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge”.

Come è noto, nel mentre la normativa in questione è stata applicata a proposito del movimento “Ordine Nuovo” (sciolto con decreto ministeriale 23 Novembre 1973, in G.U. 23 Novembre 1973, n.302) non si è mai ritenuto di doverla utilizzare nei confronti del MSI.

Oggi il tema si ripropone con grande evidenza: non sottovalutiamo la situazione in atto, si tratterebbe di un errore imperdonabile tanto più che disponiamo di probanti esperienze storiche.

FRANCO ASTENGO

28 giugno 2019

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